cessione
di esercizio commerciale con rivendita di generi di monopolio
L'
art. 31, L. 22.12.1957, modificato dall' art. 8, L. 25 del 1986, afferma che le
"rivendite (di
generi di monopolio -n.d.r.-) non possono a qualsiasi titolo
essere cedute".
Tuttavia
il secondo comma dello stesso articolo afferma " Quando si verifica la cessione dell' azienda
ubicata nello stesso locale della rivendita, l' Amministrazione può consentire
che il venditore rinunzi alla gestione ed il cessionario consegua, alle
condizioni in vigore, l' assegnazione della rivendita a trattativa privata."
Per
facilitare l' assegnazione della rivendita al cessionario dell'
esercizio riterrei di far semplicemente risultare dall' atto che
negli stessi locali dell' azienda ceduta è ubicata la rivendita con
ricevitoria.
Potrebbe essere utile dire qualcosa circa la rinunzia
del "cedente" alla
tabaccheria.
O prevederla già in atto, o, almeno, far obbligare il
cedente titolare della rivendita a rinunziare alla gestione.